Spese "Concorsi Gelmini"

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via dei Vestini 31 - 66100 Chieti Scalo (CH)
PEC ateneo@pec.unich.it
Centralino 0871.3551
P. IVA 01335970693
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: