Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” ha adottato il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti” emanato con D.R. n. 1476 del 23 ottobre 2014 e disponibile la seguente link: Regolamento sul procedimento amministrativo di Ateneo.
In questa sezione sono pubblicati, in formato tabellare, i dati relativi ai processi di competenza dell'Università, ai sensi dell’art. 35 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013.
Le tabelle sono due: una relativa ai processi gestiti in Amministrazione Centrale, un’altra, dedicata ai processi gestiti nei Dipartimenti e Centri quali CAST, ITAB e CLA.
Entrambe disponibili in formato Excel, non contengono solo i dati relativi ai procedimenti amministrativi di Ateneo, ma anche quelli riguardanti gli affari e le attività che non terminano con l’emanazione di un provvedimento finale.
Per il censimento dei procedimenti si è tenuto conto dell’elenco pubblicato in “I procedimenti amministrativi delle università italiane” (EUT Edizioni Università di Trieste, 2017-12 Penzo Doria, Gianni), mentre gli affari e le attività sono stati in parte mutuati dalla tabella ideata nell’ambito di “Procedamus”, progetto di formazione-intervento per le Università e gli enti di ricerca aderenti all’iniziativa. La tabella originaria è consultabile al seguente link: Materiale Procedamus.
La tabella sui processi gestiti dall’Università “G. d’Annunzio” contiene le seguenti informazioni:
- la specificazione dell’oggetto di analisi tra attività, affare o procedimento;
- la descrizione del processo;
- la normativa nazionale di riferimento;
- il termine di conclusione del procedimento, fissato per regolamento in 30 giorni;
- l’Unità Organizzativa Responsabile dell’istruttoria (art. 35, co. 1 lett. b);
- il responsabile del procedimento/ attività/ affare, con il recapito telefonico e di posta elettronica (art. 35, co. 1 lett. c);
- il responsabile del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 35, co. 1 lett. m);
- gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nel caso di procedimenti ad istanza di parte (art. 35, co. 1 lett. d);
- le modalità con cui gli interessati possono ottenere le informazioni (art. 35, co. 1 lett. e);
- il link di accesso al servizio on line, ove disponibile (art. 35, co. 1 lett. i);
Si segnala, inoltre, che le informazioni relative agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, di cui all’art. 35 co. 1 lett. h), sono contenute nel seguente documento: Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, e, infine, che nessuno dei procedimenti elencati prevede l’ipotesi in cui il provvedimento amministrativo possa essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento possa concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione (art. 35, co. 1 lett. g).
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