Interventi straordinari e di emergenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

“L'art. 42 del d.lgs. 33/2013 non è applicabile alle Università. Tuttavia, quale misura di trasparenza ulteriore, si pubblicano in questa sezione i provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di provvedimenti di carattere straordinario per calamità naturali o di altre emergenze".

Gli interventi straordinari conseguenti all'emergenza COVID-19 sono riscontrabili al seguente link: https://www.unich.it/smart_working

Contenuto inserito il 11-10-2013 aggiornato al 26-10-2022
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