Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il diritto di accesso civico consente alla cittadinanza di conoscere i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, a parte eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).
In particolare, esistono due tipi di accesso civico, di cui di seguito si forniscono le definizioni:
1.   “accesso civico semplice”: è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione,  ma che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale: l’amministrazione adempie pubblicando quanto omesso e dandone informazione alla persona richiedente (accesso ex art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016).
2.   “accesso civico generalizzato” (c.d. FOIA, dall'inglese Freedom of Information Act): è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché a informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, fermo restando il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla legge (es. privacy, segreto di stato, ecc.) e previo eventuale rimborso, secondo l’apposito Tariffario, dei costi vivi e documentati per riproduzioni su supporti materiali (accesso ex art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 97/2016).
La richiesta di accesso civico può essere inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo Prof.Enzo FIMIANI, scegliendo una delle seguenti modalità:
tramite PEC al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente;
tramite e-mail  all'indirizzo di posta non certificata: urp@unich.it allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta. La firma deve essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore;
tramite fax al numero 0871/3556071 allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta;
consegna a mano direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Il RPCT di Ateneo Prof.FIMIANI ricevuta la richiesta, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.unich.it, entro il termine di 30 giorni.
Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
Scarica l’istanza di accesso civico
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere direttamente al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990, scegliendo una delle seguenti modalità:
tramite PEC al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente;
tramite e-mail all'indirizzo di posta non certificata: direzionegenerale@unich.it allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta. La firma deve essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore;
tramite fax al numero 0871/552319 allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta;
consegna a mano direttamente presso la Segreteria del Direttore Generale presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi "G.d'Annunzio" in Via dei Vestini, 31 a Chieti.
Oltre la possibilità di effettuare l'accesso civico nelle due modalità sopra indicate, resta invariata anche la possibilità prevista dalla L.n.241/1990 di effettuare comunque l'accesso documentale semplice agli atti amministrativi.
L'accesso agli atti amministrativi consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso. Si intende per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
L'esame dei documenti è gratuito. Il Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico e generalizzato dell'Ateneo è disponibile al seguente link: Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
La modulistica per l'accesso documentale è disponibile al seguente link: "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"
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Contenuto inserito il 11-10-2013 aggiornato al 30-06-2023
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